L'oggetto dell'avviso, che attua quanto disposto con D.G.R. 1474/2018 "Nuove linee guida per l'accreditamento degli Organismi formativi", è l'accreditamento degli Organismi formativi pubblici e privati con sedi localizzate nella Regione Puglia che intendono organizzare ed erogare attività formative, finanziate con risorse pubbliche, rispondenti a diverse specificità basate sulla età e sullo stato di conoscenze e competenze acquisite nelle diverse forme di apprendimento quali:
- Specificità formativa destinata all'assolvimento del DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (compreso l'apprendistato di I livello), attraverso l'acquisizione di una qualifica (triennale) o diploma (quadriennale) di IeFP;
- Specificità formativa destinata a coloro che hanno assolto al DIRITTO/DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, o ne siano prosciolti, ovvero che hanno conseguito un Diploma di Scuola Secondaria di II grado e che intendono conseguire una qualifica professionale o certificazione di singole unità di competenze [da RRFP] ovvero una qualificazione di Istruzione e Formazione Professionale Superiore (ITS, IFTS) (compresi apprendistato di II livello, formazione continua, alternanza scuola-lavoro);
- Specificità di alta formazione destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento e che intendono conseguire un titolo di alta formazione quali master non universitari e l'apprendistato di III livello.
Sono tenuti a presentare la domanda di accreditamento tutti gli Organismi formativi pubblici o privati indicati nella Legge regionale del 7 agosto 2002 n. 15 "Riforma della formazione professionale" e s.m.i. che intendano realizzare attività di formazione finanziate con risorse pubbliche ed aventi:
la formazione tra le proprie finalità statutarie o che
comunque risulti dalla visura camerale;
almeno una sede in uso esclusivo e non occasionale (set
minimo, ampliamento definitivo) localizzata in Puglia;
un assetto organizzativo trasparente che garantisca la
presenza sul territorio regionale di almeno due figure assunte
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai sensi dell'art. 23 della L.R. 15/2002, modificata dalla L.R.
32/2011, la realizzazione delle attività formative può essere
affidata, attraverso apposite convenzioni oppure atti unilaterali
d'obbligo, nel rispetto della normativa vigente e con le modalità,
priorità e limitazioni definite dai programmi e dalle direttive
regionali, ai seguenti organismi formativi:
a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.
Possono presentare istanza di accreditamento ai sensi del presente Avviso, sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 2012, sia gli organismi che non hanno mai fatto istanza di accreditamento (di seguito definiti "organismi di nuova costituzione").
Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata all'assolvimento del Diritto Dovere all'istruzione e formazione professionale, devono prevedere nell'atto statutario "l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione dei giovani fino a 18 anni", devono avere le caratteristiche sopra richiamate e rispettare i requisiti aggiuntivi previsti nella Tabella del paragrafo 10 delle Nuove linee guida.
Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento, devono aver maturato 5 anni di esperienza in attività di alta formazione ed avere le caratteristiche sopra riportate. Gli Istituti Scolastici Pubblici di Secondo Grado, compresi gli Istituti Paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione, per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.
In particolare ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 è obbligatorio l’accreditamento per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l’acquisizione di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale.
Gli Istituti Tecnici Superiori per l’attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di Diploma Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all’accreditamento per l’attuazione di interventi finanziati di tipo “non ordinamentale”.
Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - si accredita come singolo Organismo a livello regionale.
Sono esclusi dall'obbligo dell’accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:
Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento, salvo quanto previsto da specifiche normative di settore.
Al presente avviso potranno presentare istanza di accreditamento sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 e s.m.i sia gli organismi che non hanno mai inoltrato istanza di accreditamento (di seguito definiti “organismi di nuova costituzione”).
Il dispositivo per l’accreditamento tiene conto dell’insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia ed efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti verificati attraverso 12 sotto criteri attinenti l’organismo articolati in 4 criteri generali relativi alla:
Per ogni criterio sono stati individuati, oltre al contenuto del sottocriterio stesso:
ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione prodotta. Nella Tabella 1 allegata all'Avviso sono elencati in maniera analitica per ogni criterio le evidenze sopra elencate, riportando anche le modalità minime di verifica diretta ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione, attraverso accertamento diretto in loco al 100% in fase di accesso e a campione in fase di mantenimento.
Le modalità di verifica in loco, le procedure di campionamento e gli strumenti utilizzati saranno definiti nell’ambito del Manuale dei controlli. La domanda di accreditamento è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e descritti in maniera analitica nella Tabella 1 allegata all’Avviso.
a) enti pubblici ed enti privati, che svolgono per statuto attività di formazione professionale;
b) enti privati che non svolgono per statuto attività di formazione professionale, esclusivamente per attività di formazione rivolte ai propri dipendenti o finalizzate all'assunzione presso gli stessi.
Possono presentare istanza di accreditamento ai sensi del presente Avviso, sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195 del 2012, sia gli organismi che non hanno mai fatto istanza di accreditamento (di seguito definiti "organismi di nuova costituzione").
Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata all'assolvimento del Diritto Dovere all'istruzione e formazione professionale, devono prevedere nell'atto statutario "l'assenza di finalità di lucro e lo svolgimento di attività formativa destinata all'istruzione dei giovani fino a 18 anni", devono avere le caratteristiche sopra richiamate e rispettare i requisiti aggiuntivi previsti nella Tabella del paragrafo 10 delle Nuove linee guida.
Gli Organismi formativi che intendono svolgere attività inerente la specificità formativa destinata a coloro che hanno conseguito un diploma tecnico specialistico, laurea triennale ovvero laurea vecchio ordinamento, devono aver maturato 5 anni di esperienza in attività di alta formazione ed avere le caratteristiche sopra riportate. Gli Istituti Scolastici Pubblici di Secondo Grado, compresi gli Istituti Paritari, sono tenuti ad accreditarsi, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti per gli Organismi di formazione, per attuare azioni di formazione professionale finanziate di tipo “non ordinamentale”.
In particolare ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61 è obbligatorio l’accreditamento per le istituzioni scolastiche che intendono attuare percorsi per l’acquisizione di qualifiche e diplomi di istruzione e formazione professionale.
Gli Istituti Tecnici Superiori per l’attuazione dei percorsi finalizzati al rilascio di Diploma Tecnico Superiore di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono tenuti all’accreditamento per l’attuazione di interventi finanziati di tipo “non ordinamentale”.
Ogni Università e ogni Istituzione AFAM - Alta Formazione Artistica e Musicale - si accredita come singolo Organismo a livello regionale.
Sono esclusi dall'obbligo dell’accreditamento per lo svolgimento di attività finanziate da fondi pubblici, ma tenuti comunque a rispettare le specifiche condizioni attuative definite dall'amministrazione regionale:
- i datori di lavoro, pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale;
- le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio.
Gli Organismi di formazione che realizzano esclusivamente attività di formazione professionale autonomamente finanziata, non sono tenuti al rispetto di quanto previsto nel presente documento, salvo quanto previsto da specifiche normative di settore.
Al presente avviso potranno presentare istanza di accreditamento sia gli organismi già accreditati ai sensi della DGR n. 195/2012 e s.m.i sia gli organismi che non hanno mai inoltrato istanza di accreditamento (di seguito definiti “organismi di nuova costituzione”).
Il dispositivo per l’accreditamento tiene conto dell’insieme dei modelli organizzativi, delle competenze, delle risorse gestionali e logistiche, dei livelli di efficacia ed efficienza e della capacità di mantenere interrelazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo standard predefiniti verificati attraverso 12 sotto criteri attinenti l’organismo articolati in 4 criteri generali relativi alla:
- struttura organizzativa ed amministrativa
- struttura logistica
- relazioni con il territorio
- performance gestionali
Per ogni criterio sono stati individuati, oltre al contenuto del sottocriterio stesso:
- Indicatori di soglia e
descrizione/caratteristiche/metodologia di calcolo
ovvero una descrizione sintetica delle condizioni minime che devono sussistere per l’accreditamento e per lo svolgimento delle singole specificità formative; - Documentazione da produrre in fase di accesso, in fase di mantenimento e in caso di variazioni
ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione attraverso la documentazione prodotta. Nella Tabella 1 allegata all'Avviso sono elencati in maniera analitica per ogni criterio le evidenze sopra elencate, riportando anche le modalità minime di verifica diretta ovvero le modalità con cui le evidenze prodotte dall'organismo vengono verificate dall'amministrazione, attraverso accertamento diretto in loco al 100% in fase di accesso e a campione in fase di mantenimento.
Le modalità di verifica in loco, le procedure di campionamento e gli strumenti utilizzati saranno definiti nell’ambito del Manuale dei controlli. La domanda di accreditamento è presentata dall'Organismo formativo alla Regione Puglia - Sezione Formazione Professionale - mediante procedura online completa di tutti i dati e gli allegati richiesti e descritti in maniera analitica nella Tabella 1 allegata all’Avviso.