Pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il DPCM 3 novembre 2020 contenente le nuove misure per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Le
disposizioni del Decreto si applicano
in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e sono efficaci
fino al 3 dicembre 2020.
A seguito di una lettura del Decreto son emersi alcuni passaggi che
riguardano la sicurezza dei lavoratori nelle attività produttive
commerciali e industriali e le misure di sicurezza da adottare
nell’ambito dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Nell’art. 4 infatti, riportante le misure di contenimento del
contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali, si legge al comma 1 che:
“1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso
di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”
In merito alla formazione in materia di salute e sicurezza sul
lavoro nell’art. 1, contenente le misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale, si legge al comma 9 lett. s)
che:
“Sono consentiti i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al ’Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione’
pubblicato dall’INAIL”
e nell’allegato 9 ancora, contenente le linee guida per la riapertura
delle attività economiche, produttive e ricreative, fra le misure di
prevenzione riguardanti la formazione professionale si legge che:
“Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) … tra i
quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo .... i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008”.