Aggiornato il protocollo di contrasto al COVID19 nei luoghi di lavoro; il testo sottoscritto ieri scaricabile qui.
Il 14 marzo 2020, le parti sociali, sotto la regia del Governo, si erano incontrati per predisporre un protocollo d’intesa volto a fornire alle aziende una traccia per il contenimento del rischio di contagio. Il protocollo fu aggiornato il 24 aprile 2020. Il 6 aprile, le parti sociali hanno provveduto ad un ulteriore aggiornamento di cui riportiamo le principali novità.
ATTENZIONE: come per i protocolli precedenti, trovano applicazione esclusivamente per aziende non del settore sanitario.
Ecco i principali punti del protocollo, in continuità con le versioni precedenti:
1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
2. Incentivazione di ferie e permessi volti a ridurre la presenza di persone in azienda;
3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
4. Adozione di protocolli anticontagio;
5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.
Ecco le principali novità:
1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
4. Permessa la formazione in presenza purchè svolti in azienda;
5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.
Ecco i principali punti del protocollo, in continuità con le versioni precedenti:
1. Massimo utilizzo del lavoro agile;
2. Incentivazione di ferie e permessi volti a ridurre la presenza di persone in azienda;
3. Sospensione delle attività nei reparti non essenziali alla produzione;
4. Adozione di protocolli anticontagio;
5. Sanificazione degli ambienti di lavoro;
6. Limitazione degli spostamenti all’interno della singola sede;
7. Adozione di protezione delle vie respiratorie nei locali condivisi.
Ecco le principali novità:
1. La riammissione sul lavoro di lavoratori risultati positivi è possibile solo a seguito di tampone (molecolare o antigenico) anche superati i 21 giorni. Questa precisazione nasce dal fatto che la Circolare di ottobre 2020, relativamente ai c.d. lunghi positivi, aveva previsto il termine dell’isolamento dopo 21 giorni. Viene ribadito che, sebbene l’isolamento finisca al 21-esimo giorno, il lavoratore potrà tornare al lavoro solo con tampone negativo;
2. Obbligo di utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti di lavoro condivisi. Il protocollo del 24 aprile aveva introdotto l’obbligo di mascherina negli spazi comuni, oltre che in tutti i casi di mancato rispetto del distanziamento. La nota di commento di Confindustria aveva indicato che, per spazi comuni, si intendevano quelli di cui al punto 7 (mensa, spogliatoi, aree fumatori, aree break) lasciando quindi liberi i locali di lavoro. Con questo aggiornamento, si ha l’obbligo di indossare la mascherina in qualsiasi ambiente di lavoro salvo dove si possa dimostrare l’effettivo isolamento del lavoratore;
3. Viene inserita la possibilità di trasferte anche all’estero da svolgersi, però, in base a specifiche considerazioni in base al contesto;
4. Permessa la formazione in presenza purchè svolti in azienda;
5. Nel caso di ricovero ospedaliero per il soggetto positivo, è prevista la visita medica di rientro, indipendentemente dalla durata dell’assenza, quindi anche per meno di 60 gg.